Classificazione energetica degli edifici

Ultima modifica 22 febbraio 2024

Argomenti :
Urbanizzazione

Dalla data del 1° GENNAIO 2012 è stato introdotto l'obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione.

Tale obbligo, previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 24/2006, si applica a tutti gli annunci pubblicitari su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc...) al fine di porre in vendita o locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d'uso.

Sono esclusi dal'ambito di applicazione delle succitate disposizioni le seguenti fattispecie:

a) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;

b) i fabbricati indistriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;

c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianti termici (come definito al punto 2, lettera e, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;

d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 GIORNI.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura "Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica".

Eventuali annunci commerciali che non dovessero rispetare le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale della Lombardia concernenti l'obbligo di dichiarare la Classe e l'Indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l'annuncio commerciale stesso, portano ad una sanzione amministrativa da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=.

IMPORTANTE: LA CERTIFICAZIONE VALE PER 10 ANNI.


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